Codice Deontologico

Home / Legge 4/2013 / Codice Deontologico

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA DEL TRIBUTARISTA CON.FI.T.I.

(Aggiornato con le variazioni approvate dall’Assemblea Nazionale)

 

PREAMBOLO

Il Codice deontologico e di Condotta, redatto in lingua italiana, pubblicato sul sito internet dell’Associazione, rappresenta il modello comportamentale, ai cui principi si ispira l’attività professionale svolta dagli Associati CON.FI.T.I., ogni attività posta in essere nei rapporti interni all’Associazione e coi terzi.

È guida all’attività del Tributarista che esercita in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del contribuente, assicurando la conoscenza delle leggi e delle normative vigenti.

Rappresenta, inoltre, parte delle misure adottate da CON.FI.T.I.  per adeguare la propria struttura ai requisiti previsti dalla Legge 4/2013, al fine di predisporre le linee di condotta, interne ed esterne, che l’Associazione deve seguire per la realizzazione degli obiettivi statutari.

L’Associazione ha adottato linee guida per la certificazione dei propri associati ai sensi della Norma UNI 11511 e predispone adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, vigilando sulla condotta professionale degli associati ed intervenendo, quando necessario o richiesto, con sanzioni disciplinari per le violazioni del Codice stesso.

L’Associazione è responsabile del codice, ne provvede all’aggiornamento e ne cura la divulgazione.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche e di condotta si applicano a tutti i Tributaristi nella loro attività, nei loro reciproci rapporti, nei rapporti con l’Associazione e nei confronti dei terzi.

ART. 2 - POTESTÀ DISCIPLINARE

Spetta agli organi disciplinari statutari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione dello Statuto e delle norme deontologiche e di condotta, nei rapporti fra Associati e con l’Associazione, nonché nei rapporti con la parte assistita.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

ART. 3 - VOLONTARIETÀ DELL’AZIONE

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4 - ATTIVITÀ ALL’ESTERO E ATTIVITÀ IN ITALIA DELLO STRANIERO

Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il Tributarista italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e di condotta del paese in cui viene svolta l’attività. Del pari il Tributarista straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e di condotta italiane.

ART. 5 - DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO

Il Tributarista deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro in particolare nel corso di manifestazioni pubbliche organizzate dall’Associazione.

  1. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Tributarista cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva autonoma valutazione sul fatto commesso.
  2. Il Tributarista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività tributaria quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine dell’Associazione e della classe dei Tributaristi
  3. Tra i fatti di cui al comma II - anche se commessi attraverso l’utilizzo di profili personali di social media che possono essere tuttavia collegati direttamente o indirettamente all’Associazione - vi rientrano le espressioni scurrili, volgari e diffamatorie rivolte al mondo politico-istituzionale di cui Confiti è interlocutore per il raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 6 - DOVERI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA/FEDELTÀ E DILIGENZA

Il Tributarista deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza.

ART. 7 - DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale del Tributarista mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

  1. Il Tributarista è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività fiscale che per l’attività contenziosa o aziendale.
  2. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga al Tributarista per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
  • Il Tributarista è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.
  1. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia richiesta dalla pubblica autorità in conformità alla normativa vigente.
  2. Il tributarista opera nel rispetto delle leggi poste a tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali

ART. 8 - DOVERE DI INDIPENDENZA

Nell’esercizio dell’attività professionale il Tributarista ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

  1. Il Tributarista non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

ART. 9 - DOVERE DI COMPETENZA

Il Tributarista non deve accettare incarichi non rientranti fra le proprie competenze, come evidenziato dalla legge 4/2013.

  1. Il Tributarista, in ogni documento e rapporto scritto coi clienti, contraddistingue la sua attività come professionista che esercita ex lege 4/2013
  2. Il Tributarista deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di contenzioso di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro professionista.
  • L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

ART.10 -DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

È dovere del Tributarista curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività. E’ dovere del Tributarista adempiere agli obblighi di formazione e aggiornamento, partecipando al programma di formazione permanente organizzato da CON.FI.T.I.., a livello provinciale, regionale e nazionale.

ART.11- DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE, FISCALE E ASSOCIATIVO

Il Tributarista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. Deve altresì assolvere ogni impegno nei confronti dell’associazione di categoria cui appartiene.

ART.12- INFORMAZIONI SULL’ESERCIZIO PROFESSIONALE

Fatta salva l’esplicita indicazione alla legge 4/2013, così come previsto all’art. 9 del presente Codice, è consentito al Tributarista dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

  1. L’informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, mezzi telematici, anche a diffusione internazionale. Sia sulle targhe che sulla carta intestata è consentito al Tributarista il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 4/2013, a condizione che sia in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, rilasciato dall’Associazione CON.FI.T.I..
  2. È consentita l’indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività III. Il Tributarista informa i clienti circa l’esistenza e gli effetti del presente codice.

ART.13- RAPPORTI CON LA STAMPA E PUBBLICITA’

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione il Tributarista deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.

  1. È consentita, al Tributarista, la pubblicità informativa anche a mezzo stampa.
  2. Il Tributarista, nelle comunicazioni pubblicitarie, si attiene ai principi di veridicità e correttezza, astenendosi da qualsiasi forma di informazione ingannevole o che possa creare confusione con le professioni di cui all’art. 2229 c.c.
  • Il Tributarista non può spendere il nome dei clienti, se non dopo aver acquisito il consenso di questi.

ART.14- ACQUISIZIONE DELLA CLIENTELA - DIVIETI

È vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.

  1. Il Tributarista non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente.
  2. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere incarichi.

ART.15- DIVIETO DI USO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il Tributarista deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti, in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

  1. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica

TITOLO II

RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART.16- RAPPORTO DI COLLEGANZA IN GENERE

Il Tributarista deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

  1. Il Tributarista è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.
  2. Il Tributarista, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo del Tributarista informare appena possibile il Consiglio Nazionale CON.FI.T.I delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.
  1. Il Tributarista non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

ART.17- RAPPORTI CON I COLLABORATORI DELLO STUDIO

Il Tributarista deve consentire ai propri collaboratori e/o dipendenti di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.

ART.18- OBBLIGO DI CORRISPONDERE CON IL COLLEGA

Costituisce illecito disciplinare il comportamento del Tributarista che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza previa comunicazione  a quest’ultimo.

ART.19-OBBLIGO DI SODDISFARE LE PRESTAZIONI AFFIDATE AD ALTRO COLLEGA

Salvo diversa pattuizione, il Tributarista che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.

ART.20- OBBLIGO DI DARE ISTRUZIONI AL COLLEGA E OBBLIGO DI INFORMATIVA

Il Tributarista è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.

  1. È fatto divieto al Tributarista corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
  2. Il Tributarista corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.

ART.21- SOSTITUZIONE DEL COLLEGA NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Nel caso di sostituzione di un collega, per revoca dell’incarico o rinuncia, il Tributarista che subentra dovrà invitare il cliente a corrispondere quanto dovuto per le prestazioni precedentemente ricevute, se non già debitamente contestate.

  1. Nel caso in cui il Tributarista venga sostituito nell’attività di consulenza, deve collaborare con il nuovo professionista, anche attraverso la trasmissione della documentazione in suo possesso, previo consenso del cliente.
  2. In caso di subentro ad un collega nel corso dell’attività professionale, il Tributarista dovrà rendere noto al professionista sostituito il proprio incarico, in modo da non creare pregiudizio al cliente.

ART.22- RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI, SOSTITUTI E ASSOCIATI

Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

  1. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto il

Tributarista o i Tributaristi a cui si riferiscano i fatti specifici commessi

TITOLO III

RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

ART.23- RAPPORTO DI FIDUCIA

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

  1. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro professionista che l’assista.

ART.24- AUTONOMIA DEL RAPPORTO

Il Tributarista ha l’obbligo di curare gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato, nell’osservanza della legge e dei principi del codice deontologico e di condotta.

  1. Il Tributarista non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

ART.25- CONFLITTO DI INTERESSI

Il Tributarista ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.

Non può assumere incarichi o svolgere attività che comportino conflitto di interessi, senza il consenso esplicito del committente

ART.26- INADEMPIMENTO AL MANDATO

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

ART.27- OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Il Tributarista esercita l’attività professionale ex lege 4/2013 ed è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e della importanza delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. Il Tributarista è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.

In presenza di esplicita richiesta scritta e/o di reclamo scritto formulato dall’assistito, il Tributarista si impegna a rispondere tempestivamente, in maniera esaustiva.

Per incarichi riguardanti il contenzioso:

  1. Se richiesto, è obbligo del Tributarista informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
  2. È obbligo del Tributarista comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.

ART.28- RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

Il Tributarista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa faccia richiesta.

  1. Il Tributarista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario alla tutela dei propri diritti e per il tempo occorrente a tal fine.

ART.29- RICHIESTA DI PAGAMENTO

Di norma il Tributarista richiede alla parte assistita l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell’incarico.

  1. Il Tributarista non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta e comunque eccessivi.
  2. Il Tributarista nella determinazione del proprio compenso è tenuto ad utilizzare le indicazioni fornite dai “parametri consigliati per la determinazione dei compensi professionali” approvati dagli organi competenti dea CON.FI.T.I.. Non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.
  • L’onorario relativo agli incarichi professionali è normalmente predeterminato, commisurato alla complessità delle prestazioni ed eventualmente al raggiungimento dei risultati; le prestazioni non preventivate, sono calcolate con riferimento ai “parametri consigliati per la determinazione dei compensi professionali” approvati dagli organi competenti da CON.FI.TI..

ART.30- PER IL CONTENZIOSO IN GENERE

Fermo restando ogni diritto del consumatore, un eventuale contenzioso può essere sottoposto al tentativo di conciliazione presso un’apposita commissione paritaria composta da rappresentanti di CON.FI.T.I e rappresentanti dell’associazione dei consumatori convenzionata con CON.FI.T.I., in numero uguale.

In ogni caso, il Tributarista può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

ART.31- RINUNCIA AL MANDATO

Il Tributarista ha diritto di rinunciare al mandato.

  1. In caso di rinuncia al mandato il Tributarista, tramite raccomandata a/r o tramite PEC, deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare il corretto adempimento delle norme fiscali.

TITOLO IV

REGIME SANZIONATORIO

ART.32- VIOLAZIONI NEI RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE E GLI ASSOCIATI

Il Consiglio Nazionale è l’organo disciplinare statutario preposto a valutare, in prima istanza, le inadempienze degli Associati alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo Statuto dell’Associazione e dal Codice Deontologico e di Condotta.

Valuta i comportamenti lesivi dell’etica e dei doveri professionali, l’illegittimo utilizzo della denominazione CON.FI.T.I., del logo dell’Associazione (Marchio) e comunque qualsiasi altra pratica commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo.

Adotta, a secondo della gravità della mancanza:

  • l’ammonizione
  • la censura scritta
  • la sospensione cautelativa, per un periodo non superiore a sei mesi
  • l’espulsione e/o il risarcimento del danno

In caso di impugnazione della decisione emessa dal Consiglio Nazionale, sarà compito del Collegio Nazionale dei Probiviri giudicare.

ART.33- VIOLAZIONI NEI RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

Per le violazione relative ai rapporti con la parte assistita, ove la stessa abbia attivato la procedura di conciliazione, tramite lo sportello del cittadino predisposto da Con.fi.t.i. ai sensi della Legge 4/2013, la Commissione disciplinare paritetica,  composta da CON.FI.T.I e dall’associazione dei consumatori convenzionata con CON.FI.T.I., valutata la gravità  dei fatti e tenuto conto dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, può relazionare l’organo disciplinare di cui al precedente art.32, affinché, ove non abbia già provveduto, istruisca il procedimento disciplinare”.

error: Contenuti protetti !!! Su queste pagine non è permesso copiare o estrarre contenuti.