Regolamento Commissioni Permanenti

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(Approvato dall’assemblea nominale del 17 aprile 2024)

ART. 1

FORMAZIONE E NOMINA MEMBRI

Le commissioni di cui all’art. 21 dello Statuto CON.FI.TI. sono formate da un minimo di 3 membri ad un massimo di sette. Essi sono nominati ai sensi dell’art.15 dello Statuto dal Consiglio Nazionale fra i Soci Ordinari.


ART. 2

CONVOCAZIONE PRIMA RIUNIONE DELLE COMMISSIONI La prima riunione delle commissioni , una volta nominati i membri ed avutane esplicita accettazione , è convocata dal Presidente Nazionale entro 30 gg. dalla sua formalizzazione.

ART. 3

NOMINA PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO Le commissioni costituite e convocate come previsto dagli art. 1 e 2 del presente regolamento , nomineranno al loro interno il Presidente , il vice Presidente ed il Segretario a maggioranza semplice dei presenti. Non è prevista delega né fra i membri né fra gli associati .

ART. 4

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE Il Presidente ha il compito di convocare la Commissione che dovrà riunirsi almeno due volte l’anno in luogo a sua scelta. Della convocazione dovrà essere data comunicazione alla Presidenza Nazionale ed al Consiglio Nazionale. Il Presidente, su espresso invito del Presidente Nazionale, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale ed all’Assemblea Nazionale senza diritto di voto.

ART. 5

COMPITI E POTERI DEL VICE PRESIDENTE Il vice Presidente coadiuva il Presidente e ne svolge le funzioni in caso di assenza , impedimento , revoca e dimissioni.

ART. 6

COMPITI DEL SEGRETARIO Il segretario ha il compito della redazione e custodia dei verbali delle riunioni della commissione; i verbali devono essere trasmessi alla presidenza nazionale entro 10 giorni dalla riunione.

ART. 7

VOTO E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DELLE COMMISSIONI Le deliberazioni delle commissioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto è palese. E’ auspicabile che le deliberazioni siano prese all’unanimità ; nella eventualità di votazione non unanime, per i voti contrari alla maggioranza , nel verbale dovranno essere riportate in modo chiaro le motivazioni del voto contrario.

ART. 8

OBBLIGHI DELLE COMMISSIONI Le commissioni entro 60 giorni dalla nomina delle cariche interne devono predisporre e presentare alla Presidenza nazionale il programma operativo che dovrà contenere:
  • gli obiettivi da raggiungere
  • la tempistica necessaria al loro raggiungimento eventuali punti critici
  • il preventivo di spesa
La commissione nella stesura del proprio programma dovrà tenere conto delle indicazioni formulate dal Presidente e dal Consiglio Nazionale. Il programma della commissione, una volta approvato dal Consiglio Nazionale, non potrà essere modificato senza la preventiva ratifica delle modifiche da parte dello stesso Consiglio Nazionale. La commissione potrà comunque sempre formulare proposte al Presidente Nazionale ed al Consiglio Nazionale. Ogni anno dovrà predisporre un consuntivo del lavoro svolto ed inviarlo al Consiglio Nazionale prima della definizione del bilancio preventivo annuale dell’associazione.

ART. 9

BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE Ogni commissione entro il 31 Gennaio di ogni anno deve predisporre il Bilancio di previsione da trasmettere al Consiglio Nazionale; tale preventivo non è e non deve intendersi vincolante ma solo proposta operativa di programma che il Consiglio Nazionale dovrà analizzare ed approvare in fase di redazione del Bilancio di previsione annuale dell’associazione.

ART. 10

DECADENZA DEI MEMBRI E REVOCA I membri delle commissioni devono intendersi decaduti nei seguenti casi :
  • mancato versamento della quota associativa;
  • iscrizione all’albo dei Dottori e dei Ragionieri e/o associazioni similari;
  • perdita della qualifica di socio;
  • per gravi inadempienze e comportamenti difformi dalle linee guida dettate dal Consiglio Nazionale;
  • per azioni lesive dell’immagine dell’associazione;
  • per divulgazione a terzi di notizie riservate derivanti dalle proprie funzioni;
  • per palese conflitto d’interessi fra l’attività della commissione e la propria;
  • per l’utilizzazione di informazioni e mezzi per propri e/o altrui interessi;
  • per assenza ingiustificata per due volte consecutive;
  • dimissioni o revoca della maggioranza dei membri della commissione.
La revoca viene comunicata dal Presidente Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale. In caso di revoca, dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro qualsiasi delle commissioni, la commissione rimane comunque attiva: sarà compito del Consiglio Nazionale provvedere alla relativa sostituzione.

ART. 11

GETTONI DI PRESENZA E/O RIMBORSI SPESE E’ compito del Consiglio Nazionale stabilire misura, termini e modalità per eventuali gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i membri delle commissioni. E’ compito del Presidente di commissione, eventualmente, vistare per conferma i rimborsi spese dei membri della commissione stessa.

ART. 12

TRASFERTE Eventuali trasferte da parte del Presidente o di altri componenti di commissione, al di fuori di quelle previste per le riunioni, dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzate dal Presidente Nazionale: esse comunque dovranno essere debitamente rendicontate e relazionate.

ART. 13

DURATA DELLE COMMISSIONI Le commissioni durano in carica fino al termine del mandato del Presidente Nazionale e decadono con esso.

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