Regolamento di Formazione Tributaria Permanente

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degli iscritti all’Associazione Nazionale CON. FI. T. I. – Consulenti Fiscali Tributari Italiani - (Approvate dall’Assemblea Nazionale del 17 Aprile 2024)

ART. 1

Formazione tributaria permanente I Consulenti Tributari iscritti CON. FI. T. I. hanno il dovere e l’obbligo, anche ai sensi dell’art. 9, lett. e) dello statuto, di mantenere e migliorare la propria competenza professionale attraverso la formazione professionale continua, attività volta ad assicurare e garantire le aspettative degli utenti e delle Amministrazioni pubbliche, in ottemperanza anche alle disposizioni previste dalla Legge 4/2013. Formazione e aggiornamento professionale sono gli strumenti che permettono di creare valore e acquisire competitività sul mercato, in ambito nazionale ed europeo. A tal fine, essi devono partecipare al percorso formativo, secondo linee guida individuate dal Consiglio Direttivo Nazionale, che consenta di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze tecniche e professionali. Tale percorso formativo integra e completa lo studio e l’approfondimento individuale del Consulente Tributario.

ART. 2

Obbligo della formazione tributaria permanente La formazione tributaria permanente, per il Consulente Tributario iscritto all’CON.FI.T.I. è obbligo statutario e deontologico. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, ogni associato ha la possibilità di scegliere liberamente di partecipare, in relazione alle proprie esigenze professionali, agli eventi che compongono il programma formativo sottoposto ad approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e agli eventi proposti dagli enti formatori accreditati.

ART. 3

Attività di formazione tributaria permanente Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, costituiscono attività di formazione tributaria permanente i seguenti eventi:
  1. la partecipazione a corsi, anche mediante modalità di formazione a distanza con videoconferenze, seminari, convegni, o altre iniziative formative promosse o organizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale, dai Coordinamenti Regionali, dalle Università, Ordini, Collegi, Associazioni Professionali operanti nel settore tributario e fiscale, o da soggetti privati e pubblici da queste indicati, accreditati secondo la procedura indicata al successivo art. 7;
  2. l’intervento e la partecipazione alle iniziative di cui sopra in qualità di relatore; la redazione e la pubblicazione di libri, articoli specializzati, note, relativi ad argomenti professionali;
  3. l’insegnamento nelle materie economico-aziendali e giuridiche;
  4. le risposte a quesiti per organismi e centri studi purché inerenti alle materie economico aziendali e giuridiche;
  5. le altre attività che saranno definite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Tutti gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti all’attività professionale del Consulente Tributario, nonché la trattazione di tematiche prettamente connesse alla figura del Tributarista, con riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 4/2013.

ART. 4

Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale Il Consiglio Direttivo Nazionale promuove e indirizza lo svolgimento dell’attività obbligatoria di formazione tributaria permanente, per migliorare la competenza professionale degli associati, attraverso un programma volto a recepire anche le attività formative proposte nelle diverse aree territoriali, sviluppando così un patrimonio di conoscenze finalizzate alla costruzione di adeguati percorsi formativi individuali, adatti a fornire una pronta risposta anche a eventuali specifiche richieste di aggiornamento. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:
  • definisce e approva le linee guida del programma formativo complessivo.
  • assiste i Coordinamenti Regionali, nell’attuazione del programma di formazione obbligatoria ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza;
  • concorda con le Università regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
  • deroga alle disposizioni del presente regolamento, in particolari situazioni di necessità e urgenza.

ART. 5

Compiti Dei Coordinamenti Regionali È compito specifico dei Coordinamenti Regionali collaborare con il Consiglio Direttivo Nazionale per dare attuazione alle attività di formazione tributaria permanente e vigilare sull’effettivo svolgimento da parte degli iscritti. In aggiunta al programma formativo nazionale, i Coordinamenti Regionali:
  • promuovono e favoriscono la formazione tributaria permanente dei propri iscritti, operando, anche di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale e con altri Coordinamenti regionali, con adeguate proposte di eventi formativi;
  • vigilano sull’effettivo svolgimento della formazione tributaria permanente degli associati, nei modi previsti dal presente regolamento.

ART. 6

Periodo formativo e crediti professionali Ai fini del presente regolamento il periodo formativo ha durata annuale, con riferimento all’anno solare e rappresenta il riferimento temporale per tutti i Consulenti Tributari iscritti alla Con. Fi. T. I. Il periodo formativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Il credito formativo professionale è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’obbligo di formazione tributaria permanente. Con riferimento alle attività di formazione esplicitate alla lettera a) dell’art. 3 del presente regolamento, ogni ora di formazione equivale ad un credito formativo; - per le attività di cui alle lettere b) c) e d) del suddetto articolo, la valutazione dei crediti formativi è delegata alla Commissione Formazione.

ART. 7

Assolvimento obbligo di formazione tributaria permanente Il Consulente Tributario iscritto alla Con. Fi. T. I., al fine dell’assolvimento dell’obbligo di formazione tributaria permanente e anche al fine dell’ottenimento dell’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati previsto dalla Legge 4/2013, di cui al successivo art. 8), deve:
  • dedicare almeno 28 ore nel corso dell’anno solare alle attività di formazione previste dall’art.3 del presente regolamento, delle quali almeno 2 ore dovranno essere dedicate a eventi concernenti tematiche inerenti alla deontologia professionale ed al Codice del Consumo;
  • documentare con attestati di frequenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo, alla Commissione Formazione, l’attività di formazione effettivamente svolta nell’anno precedente, nel caso non già comprovata direttamente dagli Enti Formatori all’Associazione.
Ai fini del calcolo dei crediti formativi maturati si definisce che:
  • in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti per l’assolvimento dell’obbligo formativo di qualsiasi anno solare, i crediti maturati negli anni precedenti;
  • nel caso in cui l’associato svolga la propria attività di formazione avvalendosi di Enti pubblici o privati, non inseriti nel Registro Nazionale dei Formatori, deve tempestivamente invitare l’ente formativo a presentare domanda di accreditamento alla Commissione Formazione (eccetto enti pubblici). La Commissione Formazione, attraverso il processo di accreditamento, accerta che l’offerta formativa sia erogata da soggetti qualificati e ne valuta la compatibilità con il programma di cui all’art. 4 del presente regolamento.

ART. 8

Dichiarazione di formazione tributaria assolta Il Consulente Tributario iscritto alla Con. Fi. T. I., che abbia completato il percorso formativo, maturerà i requisiti alla dichiarazione di formazione tributaria assolta, elemento indispensabile anche ai fini del rilascio dell’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati previsto dalla Legge 4/2013.

ART. 9

Esenzioni Il Consulente Tributario iscritto alla Con. Fi. T. I., può essere esentato dallo svolgimento di attività di formazione professionale nei seguenti casi:
  1. maternità, per un anno;
  2. servizio civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia determinanti l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
  3. altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore.
La richiesta di esonero dovrà essere presentata alla Commissione Formazione entro 90 giorni dal verificarsi della condizione di esenzione, tramite autocertificazione ex DPR 445/2000. Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera c) del presente articolo, la Commissione Formazione si riserva il diritto di esaminare le singole richieste e di esprimersi a suo insindacabile giudizio.

ART. 10

Sanzioni disciplinari Il Consulente Tributario iscritto alla Con. Fi. T. I., che non ottemperi all’obbligo della formazione tributaria permanente, con le modalità di cui al presente regolamento, non potrà ricevere Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati di cui art. 8 del regolamento medesimo e sarà assoggettato alle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto Nazionale dell’Associazione. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024  

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