Regolamento per i Procedimenti Disciplinari e per le Modalità Operative Dinanzi al Collegio dei Probiviri

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ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il procedimento e le sanzioni disciplinari applicabili agli Associati CON.FI.TI. per comportamenti difformi da quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione, dal Codice Deontologico e di Condotta. Si applica anche per i comportamenti e le controversie con soggetti terzi, nonché per controversie fra associati. Infine, norma le modalità operative da seguire innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.


ART. 2

Tipologia di procedimenti
  1. Procedimenti mediante ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale:
    • a seguito di denuncia, segnalazione o esposto presentati da enti o da privati, o su iniziativa dello stesso Consiglio Direttivo nazionale;
    • a seguito di controversie tra associati;
  2. Procedimenti mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri:
    • in unico grado, a seguito di provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo Nazionale su denuncia, segnalazione o esposto presentati da enti o da privati nei confronti di associati, o su iniziativa dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale;
    • in secondo grado, a seguito di provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo Nazionale;

ART. 3

Sanzioni disciplinari Per il Tributarista che si rende colpevole di violazione delle norme statutarie o del Codice Deontologico e di Condotta o che comunque tiene un comportamento non conforme al decoro o alla dignità professionale, è prevista una delle seguenti sanzioni, che saranno sempre comunicate per iscritto a mezzo posta certificata o raccomandata a/r:
  1. Ammonizione: consiste nel richiamo all’osservanza dei propri doveri, con invito a non ripetere quanto operato, viene inflitta nei casi di abuso o mancanza di lieve entità, compiuti senza dolo, che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione;
  2. Censura: viene irrogata nei casi di abuso o di mancanza, compiuti senza dolo, di entità tale da essere lesivi del decoro e della dignità professionale per un periodo non superiore a sei mesi;
  3. Sospensione cautelativa: per grave violazione degli obblighi del Tributarista, che ha ripercussione sulla dignità e sul decoro professionale;
  4. Espulsione: inflitta nei casi più gravi di violazione dello Statuto, del Codice Deontologico e di Condotta, nonché dei Regolamenti che determinano il corretto comportamento del Tributarista
  5. Decadenza degli incarichi associativi inflitta in casi di interdizione, mobilitazione e condanna definitivo ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dagli pubblici uffici.

ART. 4

Procedimenti disciplinari mediante ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale Il procedimento disciplinare ha inizio a seguito di denuncia, segnalazione o esposto presentato al Presidente Nazionale, da enti o da privati ed anche per iniziativa dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale comunica, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato all’Associazione, ai professionisti interessati, l’inizio del procedimento disciplinare, chiedendo di produrre, nel termine massimo di trenta giorni, eventuale utile documentazione e/o memorie difensive scritte. Analizzata la documentazione, il Consiglio Direttivo Nazionale, potrà invitare gli interessati a chiarire personalmente la propria posizione, con possibilità di farsi anche assistere da persona di loro fiducia. Terminato il procedimento disciplinare e sulla base delle informazioni e della documentazione acquisita, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l’archiviazione del caso, se gli addebiti risultano infondati, o l’eventuale sanzione da infliggere. La delibera che definisce il procedimento disciplinare viene notificata agli interessati a mezzo posta elettronica certificata o trasmessa a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, da inviare all’indirizzo degli interessati risultante all’associazione. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni diviene esecutivo solo dal momento della comunicazione all’associato della pronuncia del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’articolo successivo, o, in caso di mancata impugnazione della decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, dal momento in cui è spirato il termine per proporre tale impugnazione. L’associato che ricopre cariche sociali, a cui è notificata da parte del Collegio dei Probiviri la sanzione della sospensione cautelativa o dell’espulsione, decade immediatamente dalla carica. Agli associati a cui è notificata la pronuncia del Collegio dei Probiviri, in merito al provvedimento disciplinare dell’ammonizione e della censura è preclusa- per il periodo di dodici mesi decorrenti dal giorno della comunicazione della sanzione- la possibilità di candidarsi a ricoprire cariche associative.

ART. 5

Ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri
  1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è chiamato a giudicare:
    • in unico grado, in merito ai provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo Nazionale su denuncia, segnalazione o esposto presentati da enti o da privati nei confronti di associati o per iniziativa dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale;
    • in secondo grado, in merito a provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo Nazionale sulle controversie tra associati;Nei trenta giorni successivi alla notifica della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che definisce il procedimento disciplinare, è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Le impugnazioni e le istanze devono essere trasmesse a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento indirizzato al Presidente dei Probiviri, presso la sede nazionale. Ai fini della decadenza è valida la data del timbro postale. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha facoltà di invitare i ricorrenti a chiarire personalmente la propria posizione e questi potranno anche farsi assistere da persona di loro fiducia; inoltre, se ritenuto necessario, ha la facoltà di chiedere tutta la documentazione del procedimento all’Organo che ha emesso il provvedimento. Le decisioni del Collegio devono essere emesse entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Le decisioni del Collegio devono essere emesse entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso e sono notificate all’interessato a mezzo posta certificata elettronica o raccomandata a/r.
  2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica inoltre sulle controversie e i Coordinamenti Regionali, tra questi, l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale.
In queste ipotesi, l’Organo che intende ricorrere deposita memorie scritte, corredate da eventuali documenti, presso la sede del Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio, verificato che la controversia non sia manifestatamente infondata e strumentale, invia le memorie al rappresentante dell’altro Organo coinvolto, invitandolo a presentare entro 30 giorni note difensive. Convoca quindi le parti e tenta la conciliazione bonaria. In caso di esito negativo, il Collegio decide con provvedimento, tenendo presente i principi dello Statuto e i valori fondanti l’Associazione. Tutti i provvedimenti del collegio sono sempre reclamabili, entro 30 gg dall’emissione del provvedimento, alla giustizia ordinaria.
 

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