Regolamento relativo al possesso dei requisiti per la iscrizione e partecipazione all’Associazione Nazionale CON.FI.T.I. “Consulenti Fiscali Tributari Italiani”

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Il presente regolamento viene redatto per disciplinare il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Associazione Con. Fi.T.I.- Consulenti Fiscali Tributari Italiani, dei soci ordinari e sostenitori.

ART. 1

Categoria degli associati

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale, gli associati si distinguono in:

  • associati ordinari; associati sostenitori; associati onorari.

ART. 2

Associati Ordinari – Sostenitori: domanda di iscrizione Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale, le domande di iscrizione, dei soci ordinari e sostenitori, devono essere presentate alla sede nazionale. L'iscrizione si perfeziona con l'annotazione nel libro soci a cura della Presidenza nazionale. L'iscritto in ordini, collegi e associazioni di professioni regolamentate che svolgono attività similari, non può ricoprire cariche nell'ambito degli organi associativi, salvo deroghe del consiglio direttivo nazionale. L'adesione all'associazione è annuale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi alla sede nazionale entro il 30 Novembre dell'anno precedente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.

ART. 3

Associati Ordinari - Possesso dei requisiti per l’iscrizione Possono essere ammessi, con esame, a rivestire la qualifica di associati ordinari le persone fisiche in possesso dei requisiti di seguito indicati:
  • Godimento dei diritti politici e civili.
  • Non essere stato dichiarato/a fallito/a e non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione della Giustizia, l’ordine pubblico, l’economia Pubblica, l’Industria ed il Commercio, ovvero per i delitti di omicidio, furto, rapina estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
  • Possesso del titolo di studio di scuola media superiore (5 anni), diploma di laurea, laurea breve.
Il possesso di uno dei seguenti requisiti/titoli: Attività lavorativa in qualità di Dipendente di:
  • Azienda nel settore amministrativo - contabile, tributario, svolta per almeno tre anni.
  • Dipendente dell’Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza, svolta per almeno cinque anni.
Il requisito deve risultare da attestazione rilasciata dai datori di lavoro e/o da fotocopia “scheda professionale del lavoratore”. Lo svolgimento Attività di Collaborazione, Dipendenza, Tirocinio:
  • svolta presso studi professionali per almeno due anni.
La Commissione esaminatrice comunicherà alla Presidenza Nazionale i risultati delle prove d’esame e, ad esito positivo, l’Associazione rilascerà al candidato un attestato di iscrizione. Il candidato che non ha superato l’esame potrà, su richiesta, ripeterlo alla sessione successiva, inoltrando una nuova domanda. Possono essere ammesse, per titoli, a rivestire la qualifica di associati ordinari le persone fisiche in possesso dei requisiti/titoli di seguito indicati:
  • Godimento dei diritti politici e civili.
  • Non essere stato dichiarato/a fallito/a e non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione della Giustizia, l’ordine pubblico, l’economia Pubblica, l’Industria ed il Commercio, ovvero per i delitti di omicidio, furto, rapina estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
  • Possesso del titolo di studio di scuola media superiore (5 anni), diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale che dimostrino di esercitare l'attività di consulenza fiscale e tributaria.
Il possesso di uno dei seguenti requisiti/titoli:
  • Lo svolgimento di attività professionale, in forma individuale o societaria, della professione di Tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di future disposizioni legislative nonché di consulenza fiscale e tributaria, risultante dal certificato d’iscrizione all’Ufficio IVA con codice attività 69.20.13 ex 7412C, elaborazione dati risultante dall’iscrizione alla CCIAA o del certificato di attribuzione partita IVA, consulenza tributaria, fiscale e tenuta scritture contabili anche come componente di studi associati o società o con provata esperienza, in ambito fiscale e tributario, da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda.
  • iscritti nel Ruolo Periti ed Esperti presso la C.C.I.A.A. (cat. tributi)
  • iscritti in Albi Professionali: Albo unico Ragionieri e Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Revisori Legali.
  • Professionisti già iscritti ad altre Associazioni Professionali di Tributaristi.
  • ex Dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato o della Guardia di Finanza.
La Commissione esaminatrice, vista la documentazione presentata per l’iscrizione a socio ordinario, comunicherà, alla Presidenza Nazionale, l’esito positivo e l’Associazione rilascerà al candidato un attestato di iscrizione

ART. 4

Associati Sostenitori - Possesso dei requisiti per l’iscrizione Possono essere ammessi a rivestire la qualifica di associati sostenitori le persone fisiche che/di:
  • non svolgono in via prevalente l'attività di Tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di future disposizioni legislative, ma intendono contribuire all'affermazione della professione stessa e sostenere l'accrescimento della propria cultura professionale e gli scopi dell’associazione, indicati nello statuto sociale.
  • Godono dei diritti politici e civili.
  • Non essere stato dichiarato/a fallito/a e non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione della Giustizia, l’ordine pubblico, l’economia Pubblica, l’Industria ed il Commercio, ovvero per i delitti di omicidio, furto, rapina estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
 

ART. 5

Società esercenti le attività del Tributarista
  • Possono iscriversi, in un’apposita sezione speciale per “società soci sostenitori”, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative, costituite per l’esercizio delle attività del Tributarista ai sensi della legge 4/2013
  • Tali soggetti dovranno anche aver iscritto alla Con. Fi. T .I., come soci ordinari, il legale rappresentante e tutti i soci operativi, al fine di garantire i requisiti relativi all’aggiornamento professionale ed alla copertura assicurativa obbligatoria che, sottoscritta dalla società, evidenzierà i soci Tributaristi che forniscono la consulenza tributaria in quanto in possesso dei requisiti previsti all’ art. 3, del presente regolamento, per le persone fisiche.
  • Le società esercenti le attività del Tributarista dovranno provvedere all’iscrizione presso il Registro delle Imprese nella sezione ordinaria prevista per il tipo societario adottato.

 

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