Statuto

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STATUTO

Art. 1 – Costituzione

È costituita tra i consulenti tributari una associazione di categoria a carattere nazionale, apartitica, apolitica, senza scopo di lucro denominata” Con.Fi.T.I.”,  regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36, art.36 e segg. Del codice civile, ed in conformità dell’art.2 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4

Art. 2 – Sede e Durata

L'associazione “ CON.FI.T.I,” ha sede in Roma La modifica della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. L’associazione, inoltre, su delibera del CDN o assemblea potrà istituire sedi: secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze. La durata dell’associazione è fissata al 31 Dicembre 2060 e potrà essere ulteriormente prorogata. Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 3 – Scopi

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

  1. promuovere, valorizzare e tutelare il profilo professionale degli iscritti;
  2. realizzare le aspirazioni della categoria a un ordinamento sociale più giusto, che la renda partecipe delle scelte di politica economica e sociale;
  3. Delineare e definire gli standard formativi per i singoli professionisti aderenti all’associazione Predisporre e conservare e aggiornare un elenco dei professionisti associati;
  4. rafforzare la coscienza associativa degli iscritti attraverso la condivisione della vita dell'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali;
  5. intervenire su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, pongono in discussione il ruolo ed i concreti interessi degli associati;
  6. Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo. Realizzare un processo di formazione permanente che consenta agli associati di usufruire di un serio e profondo strumento di aggiornamento professionale, nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta. La formazione tributaria permanente sarà l’attività prevalente dell’associazione, in quanto ritenuta fondamentale per l’affermazione professionale del consulente tributario e anche per il rilascio dell’attestazione di qualificazione.
  7. rilasciare ai propri iscritti, secondo la normativa vigente, apposita attestazione di qualificazione relativa:
    • al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all’associazione;
    • alla regolare iscrizione all’associazione;
    • agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
    • al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
    • all'eventuale possesso, da parte del professionista, di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI;
    • alle garanzie fornite dall'associazione all'utente.

Art. 4 – Obiettivi e Compiti

L'associazione si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  1. impostare e risolvere i problemi che interessano la categoria al fine di rendere operanti, sul piano organizzativo e legislativo, i necessari interventi;
  2. favorire l'organizzazione degli associati sul piano territoriale, attraverso coordinamenti regionali finalizzata alla gestione unitaria dell'attività associativa;
  3. tutelare i diritti dei propri associati e supportarli nella soluzione dei problemi generali legati all'attività professionale e nelle controversie che dovessero essere instaurate anche nei confronti di altre categorie professionali svolgenti attività similari; conformemente alle norme vigenti;
  4. costituire centri di studio con lo scopo di realizzare la formazione permanente degli iscritti;
  5. far osservare il Codice Deontologico e di Condotta mediante la costituzione di un apposito organismo al quale deferire le inadempienze con applicazione di sanzioni graduate in base alla violazione;
  6. richiedere agli associati di tutelare la clientela attraverso la stipula dell'assicurazione per la responsabilità professionale;
  7. coordinarsi, aderire e/o federarsi a comitati, associazioni e istituti che abbiano per oggetto sociale scopi analoghi ai propri. professionali, nazionali e non, nei confronti dei quali vi sia comunanza o semplice affinità di scopi e di intenti, anche in ambito mutualistico e previdenziale;
  8. rilasciare agli iscritti attestati di qualificazione dei servizi prestati conformemente alle norme vigenti;
  9. promuovere e valorizzare l'immagine e la funzione professionale degli associati;
  10. istituire uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore anche in convenzione con altre associazioni ed enti, presso il quale gli utenti possono rivolgersi nel caso di contenzioso con i singoli professionisti.
È escluso l'esercizio di ogni attività commerciale se non necessaria o strumentale al perseguimento degli scopi professionali. Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'associazione può costituire fondazioni e società con unico socio o assumere interessenze e partecipazioni in società di qualsiasi tipo che abbiano per oggetto sociale scopi analoghi ai propri, senza che questo modifichi o incida sull’assenza di scopo di lucro.

Art. 5 – Proventi e Patrimonio

1- I proventi dell'associazione sono costituiti:
  1. dalle quote associative versate dagli associati ai sensi del presente statuto;
  2. dalle contribuzioni volontarie e straordinarie di varia natura effettuate da privati, pubbliche amministrazioni, enti locali, nazionali e sovranazionali, istituti di credito e altri enti in genere;
  3. da lasciti e donazioni;
  4. da proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche, promosse direttamente dall'associazione;
  5. dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall'associazione per il raggiungimento dei propri scopi.
In ogni caso, i proventi diversi dalle quote, dalle contribuzioni, dai lasciti e dalle donazioni, anche se di natura commerciale, devono riferirsi ad attività secondarie, o, comunque, promosse in via strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, sempre che l'accettazione di questi proventi non contrasti con gli scopi dell'associazione, né sia di ostacolo all'indipendenza o alla autonomia dell'associazione stessa. 2- il patrimonio dell'associazione è così costituito:
  1. dai beni mobili e immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
  2. dai marchi, licenze, programmi e altre attività immateriali realizzate o acquisite in via definitiva;
  3. dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni e interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che esercitano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell’associazione;
  4. dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
  5. dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.
È fatto divieto di procedere durante la vita dell'associazione alla distribuzione anche in modo indiretto di utili, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge, Al momento dello scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 6 – Responsabilità verso terzi e in giudizio

L'associazione risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente nell'ambito dei poteri a lui conferiti dallo Statuto.

Art. 7 – Categorie di associati

Gli associati si distinguono in:

  • associati ordinari
  • associati sostenitori
  • associati onorari

Possono ricoprire la qualifica di associati ordinari coloro che:

  1. in possesso di diploma di laurea o diploma di scuola media superiore che dimostrino di esercitare l'attività diconsulenza fiscale e tributaria;
  2. con provata esperienza in ambito fiscale e tributario, alla data di presentazione della domanda;
  3. esercitano, in forma individuale o societaria, la professione di Tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di future disposizioni legislative, nonché i dipendenti che svolgono mansioni amministrative, contabili e fiscali.
  4. se persone fisiche, amministratori o soci operativi di società sono in possesso dei requisiti morali e professionali indicati nell'apposito regolamento;
  5. presentano domanda di ammissione all'associazione ai sensi della successiva art, 8.

Gli associati ordinari hanno diritto di voto e possono rivestire cariche sociali.

Possono rivestire la qualifica di associati sostenitori coloro che:

  1. non svolgono in via prevalente l'attività di Tributarista ai sensi della Legge 4/2013 e di future disposizioni legislative, ma intendono contribuire all'affermazione della professione stessa e sostenere l'accrescimento della propria cultura professionale e gli scopi dell’associazione, indicati nel presente statuto;
  2. sono in possesso dei requisiti morali richiesti dallo statuto;
  3. presentano domanda di ammissione all'associazione ai sensi del successivo art. 8.

Gli associati sostenitori non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto. Possono ricoprire la qualifica di associati onorari coloro che hanno raggiunto posizioni d'indiscusso prestigio nel campo accademico, legislativo e professionale, in materia civile, amministrativa, fiscale e tributaria, nonché chi ha rivestito per diversi mandati ruoli di rilievo all'interno dell'associazione, accumulando esperienza, distinguendosi per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata. La qualifica di associato onorario è deliberata dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo nazionale, il quale provvederà a inoltrare all'interessato comunicazione scritta e motivata. La qualifica di associato onorario, se accettata, è a tempo indeterminato, o fino a revoca che sarà deliberata dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo nazionale. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento annuale della quota associativa ordinaria. È comunque ammesso il versamento di un contributo volontario. Gli associati onorari non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Adesione

Le domande di iscrizione devono essere presentate alla sede nazionale. L'iscrizione si perfeziona con l'annotazione nel libro soci a cura della Presidenza nazionale. L'iscritto in ordini, collegi e associazioni di professioni regolamentate che svolgono attività similari, non può ricoprire cariche nell'ambito degli organi associativi, salvo deroghe del consiglio direttivo nazionale. L'adesione all'associazione è annuale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi alla sede nazionale entro il 30 Novembre dell'anno precedente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.

Art. 9 – Diritti e Doveri degli iscritti

Diritti

Gli iscritti in regola con la quota associativa hanno diritto di fruire dei vantaggi derivanti dall'attività dell'associazione e beneficiare del raggiungimento degli obiettivi come definiti dall'art. 4 del presente statuto.

Doveri

Gli iscritti sono tenuti:

  1. all'osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell’associazione;
  2. ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgano l'associazione e che siano in contrasto con gli scopi e gli obiettivi della stessa o che possano lederne l'immagine e la credibilità;
  3. all'osservanza dei principi dell'etica professionale e della deontologia, anche per come disciplinati dal Codice Deontologico e di Condotta;
  4. al versamento della quota associativa nella misura, con le modalità ed entro i termini stabiliti ogni anno dall'assemblea nazionale. L'iscritto non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, decade da qualsiasi incarico anche elettivo, ove non ottemperi tempestivamente a seguito di comunicazione di formale messa in mora;
  5. alla partecipazione a percorsi di formazione e aggiornamento secondo modalità stabilite da apposito regolamento;
  6. a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a tutela dei terzi.

 Art. 10 – Perdita dei requisiti e Cancellazione

L'appartenenza all'associazione cessa:

  1. per dimissioni volontarie;
  2. per espulsione, per comportamento indecoroso o per gravi inadempienze statutarie;
  3. per morosità. L'iscritto non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini, decade da qualsiasi incarico anche elettivo, ove non ottemperi tempestivamente a seguito della comunicazione di formale messa in mora;
  4. per decesso, se persona fisica, o cancellazione dal Registro Imprese, se società o ditta individuale;
  5. per assunzioni di cariche elettive in ordini, collegi e associazioni di professioni regolamentate che svolgono attività similari;
  6. per interdizione, inabilitazione o condanna definitiva a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 11 – Struttura ed Organi

L'associazione è strutturata in organi nazionali e regionali.

Sono organi nazionali dell’associazione:

  1. l'assemblea nazionale
  2. il presidente nazionale
  3. il consiglio direttivo nazionale
  4. il collegio nazionale dei probiviri
  5. il collegio nazionale dei revisori

Sono organi regionali:

  1. il coordinamento regionale
  2. il coordinatore regionale

Art. 12 – Assemblea nazionale

L'assemblea nazionale è composta da tutti gli associati ordinari.

È convocata dal consiglio direttivo nazionale e presieduta dal Presidente nazionale e dovrà riunirsi almeno due volte l’anno. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima della data della seduta. Tuttavia, in casi di eccezionale urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a otto giorni e le comunicazioni devono essere fatte con posta elettronica certificata. L’assemblea può tenersi in presenza o da remoto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché dell'ordine del giorno. Le riunioni dell'assemblea nazionale, in prima convocazione, sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida con qualsiasi numero degli aventi diritto. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice. La delibera di modifica dello statuto è valida quando l'assemblea nazionale è costituita, anche in seconda convocazione, dalla maggioranza dei suoi componenti. L'assemblea nazionale che decide sullo scioglimento dell'associazione è regolarmente costituita se vi partecipano, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i ¾ degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno i ¾ degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.

Art. 13 – Compiti dell'assemblea nazionale

I compiti dell'assemblea nazionale sono i seguenti:

  1. approvare, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, i bilanci e i rendiconti finanziari annuali, nonché la relazione programmatica annuale predisposta dal consiglio direttivo nazionale e illustrata dal Presidente, prendendo atto della relazione annuale del collegio dei revisori. È fatta salva la convocazione entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano;
  2. deliberare la misura annua della quota degli associati ordinari e dei contributi associativi degli associati sostenitori, nonché i termini del versamento;
  3. deliberare annualmente l'entità dei rimborsi spettanti a coloro che ricevono incarichi dal consiglio direttivo nazionale;
  4. approvare il regolamento per lo svolgimento dell'assemblea nazionale, il regolamento che determina i requisiti dei nuovi iscritti nonché qualsiasi regolamento sia ritenuto utile o necessario allo svolgimento dell'attività associativa;
  5. deliberare sulle modifiche del Codice Deontologico e di Condotta e dei parametri per la determinazione dei compensi professionali;
  6. deliberare il compenso per il consiglio direttivo nazionale e per il collegio dei revisori e l'eventuale compenso per gli altri organi nazionali;
  7. deliberare le modificazioni dello statuto nazionale;
  8. deliberare, su proposta del consiglio direttivo nazionale, l'istituzione di fondazioni, comitati, società o enti ritenuti utili o necessari, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, nominandone i componenti o quota parte di essi e approvando i relativi regolamenti o statuti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge;
  9. eleggere il collegio dei revisori degli enti e società di cui alla precedente lett. h)
  10. conferire, su proposta del consiglio direttivo nazionale, la carica di Presidente onorario e la qualifica di associato onorario e attribuire al consiglio direttivo nazionale la facoltà di affidare loro specifici incarichi;
  11. deliberare su proposta del consiglio direttivo nazionale la compravendita di immobili;
  12. deliberare la decadenza del Presidente nazionale su proposta del collegio dei revisori;
  13. deliberare su proposta del consiglio direttivo nazionale uscente il numero dei membri del futuro consiglio direttivo nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14;
  14. convocare il coordinamento regionale per l'elezione del coordinatore regionale;
  15. deliberare, su proposta del consiglio direttivo nazionale, previo parere del collegio dei probiviri l'eventuale decadenza e sostituzione dei membri del collegio medesimo.

Art. 14 – Consiglio direttivo nazionale

Il consiglio direttivo nazionale è l'organo tecnico – esecutivo – gestionale dell’associazione. È presieduto dal Presidente Nazionale. Esso è composto da un numero di membri compreso tra sette e undici, incluso il Presidente; è comunque sempre di numero dispari. Dura in carica quattro anni.

Il consiglio direttivo nazionale viene eletto dall'assemblea nazionale contestualmente all'elezione del Presidente nazionale. All'elezione deve presentarsi il nome del candidato Presidente con una sola lista collegata; nella lista devono essere indicati i nomi dei consiglieri in numero massimo di 11 e minimo di 4. Nell'ipotesi di un’unica lista vengono eletti consiglieri che hanno riportato più preferenze nella misura dei componenti il c.d.n. Stabilito dall'assemblea nazionale. Nella ipotesi di più candidati presidenziali e quindi di più liste viene dichiarato eletto il candidato che ha ricevuto più voti. Alla lista del candidato presidente che è risultato eletto sono attribuiti 2/3 dei consiglieri in c.d.n. Alle altre liste i rimanenti seggi proporzionalmente ai voti ottenuti. A parità di preferenze per l'attribuzione del seggio nel c.d.n. Verrà seguito l'ordine nella lista. In ogni lista devono figurare almeno 1/3 – arrotondato all'eccesso – donne.

In caso di decadenza ai sensi dell'art 10 di uno dei membri del c.d.n. eletto dall'assemblea nazionale subentra il primo dei non eletti secondo le disposizioni dell'art.  26 del presente Statuto.

Qualora uno dei membri del c.d.n. eletti dall'assemblea nazionale assuma comportamenti palesemente ostativi nei confronti del lavoro del consiglio, sia inerte o inadempiente rispetto agli incarichi affidatigli, ciò deve essere rilevato dalla maggioranza più uno del consiglio stesso e segnalato per iscritto al collegio dei probiviri al fine della sua rimozione. Il collegio dei probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione e dopo aver sentito il consigliere esprime parere scritto, motivato e vincolante. Nel caso in cui tale parere sia favorevole alla rimozione del consigliere, il c.d.n. dovrà convocare, senza indugio, l'assemblea nazionale al fine di deliberare la decadenza e procedere alla sua sostituzione. Il c.d.n., convocato dal presidente nazionale, di norma dovrà riunirsi almeno ogni due mesi. La convocazione deve essere fatta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Tuttavia, in casi di motivata ed eccezionale urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni e la comunicazione deve essere fatta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della riunione nonché dell'ordine del giorno. La convocazione del c.d.n. può essere richiesta al presidente nazionale, per iscritto e con l'indicazione dell'ordine del giorno, dalla maggioranza dei suoi componenti; in tal caso la riunione deve essere convocata nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta. Alle riunioni del c.d.n. partecipano, senza diritto di voto, il presidente del collegio dei revisori, il presidente del collegio dei probiviri e il presidente onorario se nominato. Le riunioni del c.d.n. sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente nazionale. Le riunioni del c.d.n. Possono essere tenute anche in video conferenza ovvero avvalendosi di qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione purché risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti, la possibilità per gli stessi di intervenire al dibattito e di poter ricevere, visionare, trasmettere la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. In presenza di tali requisiti le riunioni del c.d.n. si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente nazionale e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. L’assenza ingiustificata e/o arbitraria di un membro del c.d.n. per tre sedute consecutive comporta la decadenza automatica e la sostituzione ai sensi dell'art, 26. La partecipazione al c.d.n. dà diritto al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto previsto dal regolamento. La sede del c.d.n. è presso la sede nazionale dell’associazione; le riunioni possono svolgersi presso qualsiasi luogo in Italia.

 Art. 15 – Compiti del consiglio direttivo nazionale

Sono compiti del consiglio direttivo nazionale:
  1. assicurare la direzione quotidiana dell’attività e deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
  2. approvare entro il 31 marzo di ogni anno la bozza di bilancio preventivo, predisposta dal tesoriere, relativa all’esercizio in corso, da sottoporre all’assemblea nazionale;
  3. approvare entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo, predisposto dal tesoriere, relativo all’esercizio precedente e stilare la relazione programmatica, da sottoporre all’assemblea nazionale. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro i 15 giorni successivi al collegio nazionale dei revisori;
  4. provvedere al funzionamento di tutti i servizi e le attività dell’associazione, anche conferendo incarichi esterni, ovunque sia prevista la presenza dell’associazione;
  5. proporre all’assemblea nazionale la costituzione di fondazioni, comitati, società enti utili o necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale;
  6. nominare, se previsti, i membri di propria competenza nelle fondazioni, enti o società, di cui alla precedente lettera e);
  7. istituire commissioni per l’analisi, lo studio e la trattazione di specifiche attività, funzioni e argomenti, stabilendone la composizione, le norme comportamentali e la durata;
  8. promuovere e tenere contatti con le altre associazioni e professioni affini;
  9. invitare e partecipare alle proprie riunioni, qualora se ne rilevi la necessità, qualsiasi associato e qualsiasi esperto nelle materie oggetto della discussione, con il solo diritto di parola;
  10. nominare il direttore e il responsabile del comitato di redazione dell’organo di stampa, scegliendo, di preferenza, fra gli iscritti all’associazione;
  11. Convocare l’assemblea nazionale;
  12. Amministrare il patrimonio sociale;
  13. Deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale dipendenti, che il presidente nazionale provvederà a formalizzare;
  14. Emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’associazione;
  15. Proporre all’assemblea nazionale la carica di presidente onorario e la qualifica di associato onorario attribuendogli incarichi specifici;
  16. Accertare la decadenza e deliberare la cancellazione dell’associato, qualora ricorrano le condizioni dell’art. 10;
  17. Proporre all’assemblea nazionale il numero dei membri del futuro c.d.n. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14;
  18. Proporre all’assemblea nazionale la compravendita di immobili;

Art. 16 – Presidente nazionale

Il Presidente nazionale presiede l’assemblea nazionale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale. Ha la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Con il c.d.n. dirige l’attività dell’associazione per il raggiungimento degli scopi statutari nel rispetto delle linee programmatiche e dell’indirizzo politico – amministrativo approvati dall’assemblea nazionale. Provvede all’attuazione di tutte le delibere approvate dal c.d.n. e dall’assemblea nazionale. Nomina tra i componenti del c.d.n. i vice – presidenti, il segretario e il tesoriere anche in caso di sostituzione degli stessi.

Art.17 – Vice – Presidente

Sono nominati dal Presidente Nazionale fra i componenti del c.d.n. per un massimo di 2 (due). Coadiuva il Presidente nell’adempimento del suo incarico e lo sostituisce, assumendone le funzioni solo per l’ordinaria amministrazione. In caso di decadenza, vacanza o impossibilità temporaneo di esercizio, del Presidente,  in tutte le attività che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’associazione.

Art. 18 – Segretario

Il segretario è nominato dal presidente nazionale tra i componenti del c.d.n.

Rientrano tra i compiti del segretario:

  1. Svolgere la funzione di verbalizzazione nelle adunanze del c.d.n.;
  2. Coadiuvare il Presidente nella esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell’associazione;
  3. Predisporre e verificare, in collaborazione con il Presidente Nazionale, l’aggiornamento del libro soci;
  4. Curare, di concerto con la presidenza nazionale e la tesoreria nazionale, l’archiviazione e gli adempimenti pertinenti i contratti e le convenzioni stipulate dall’associazione;
  5. Partecipare di diritto alla commissione “rapporti socio politici”.

Art. 19 – Tesoriere

Il tesoriere è nominato dal Presidente nazionale fra i componenti del c.d.n.. Sovrintende alla gestione finanziaria dell’associazione seguendo le indicazioni del c.d.n.. Rientrano tra i compiti del tesoriere:

  1. Redigere il bilancio consuntivo e la bozza di bilancio preventivo da porre all’approvazione del c.d.n.;
  2. Occuparsi delle aperture e delle chiusure dei conti correnti e di ogni tipo di rapporto finanziario, sulla base di apposita delibera del c.d.n.;
  3. Accertare e incassare i proventi e le quote associative con le modalità fissate dal c.d.n. e disporre i pagamenti;
  4. Predisporre la tenuta della contabilità istituzionale a norma di legge;
  5. Provvedere, oltre alle normali operazioni amministrative relative alle entrate e alle uscite dell’associazione, al recupero delle quote associative pregresse con i mezzi che, congiuntamente al c.d.n., si riterranno più opportune.

Art. 20 – Uffici della sede nazionale

Gli uffici della sede nazionale sono posti sotto il diretto coordinamento e controllo del Presidente nazionale, o suo delegato, che ne cura e ne coordina il lavoro. Gli uffici della sede nazionale possono essere utilizzati dai componenti il consiglio direttivo nazionale per le proprie funzioni e gli incarichi derivanti dal mandato ricevuto.

Art. 21 – Commissioni permanenti

Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

  1. Rapporti socio – politici Cura i rapporti col Governo, con tutte le forze parlamentari e con le istituzioni pubbliche italiane ed europee, operando nell’interesse dell’associazione.
  2. Formazione Verifica l’attuazione del regolamento sulla formazione tributaria permanente, anche proponendo eventuali modifiche e implementazioni allo stesso.

 Art. 22 – collegio nazionale dei probiviri

Il collegio nazionale dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea nazionale tra gli associati iscritti all’associazione. Esso elegge al suo interno il presidente. In caso di impedimento permanente o di decadenza di un membro effettivo, questo viene sostituito dal primo nella graduatoria dei supplenti ai sensi dell’art. 26.

Le riunioni del collegio, convocate dal Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente.  Per le riunioni del collegio, ai membri spetta il rimborso delle spese documentate di trasferta. La sede del collegio è presso la sede nazionale dell’associazione.

Art. 23 – Compiti del collegio nazionale dei probiviri

Il collegio nazionale dei probiviri giudica:

  • In unico grado, in merito ai provvedimenti emessi dal c.d.n. ai sensi dell’art. 15 lett. n)

Riceve ed esamina le candidature alle cariche associative come da regolamento dell’assemblea nazionale.

La procedura da seguire dinanzi al collegio nazionale dei probiviri è normata da apposito regolamento.

Art. 24 – Collegio nazionale dei revisori

Il collegio nazionale dei revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea nazionale tra gli iscritti all’associazione; il collegio elegge al suo interno il presidente, nominato tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

In caso di dimissioni, impedimento, assenza arbitraria e/o ingiustificata e/o perdita della qualifica di associato da parte di un membro, si procederà alla sua sostituzione ai sensi dell’art. 26.

Le riunioni del collegio, convocate dal presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno otto giorni prima, sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Per le riunioni del collegio, ai membri spetta il rimborso delle spese documentate di trasferta. La sede del collegio è presso la sede nazionale dell’associazione.

Art. 25 – Funzioni del collegio nazionale dei revisori

Al collegio nazionale dei revisori competono le attribuzioni e i compiti previsti dal Codice civile.

I revisori, in particolare, provvedono, almeno ogni tre mesi, al controllo della gestione e ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e della documentazione contabile. Inoltre, predispongono la relazione al bilancio consuntivo che deve essere presentata all’assemblea nazionale in sede di approvazione dello stesso. Presentano altresì all’assemblea nazionale una relazione tecnico – contabile sull’attività svolta dall’associazione.

In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decadenza del presidente nazionale convocano l’assemblea nazionale straordinaria con le stesse modalità dell’ordinaria.

Art. 26 – Modalità di sostituzione dei membri degli organi associativi

La sostituzione di uno o più membri degli organi associativi, ove non espressamente previsto negli articoli precedenti, viene così regolamentata:

  1. Per i membri del consiglio direttivo nazionale eletti dall’assemblea nazionale, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti subentra il più anziano di iscrizione all’associazione; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
  2. Per i membri di tutti gli altri organi associativi eletti dall’assemblea nazionale subentrano i supplenti in base alle preferenze ottenute; in caso di parità di voti, subentra il più anziano di iscrizione all’associazione; in caso di ulteriore parità, il più anziano in età. Qualora non sia possibile attuare la sopra descritta procedura, il consiglio direttivo nazionale provvederà, senza indugio, a convocare l’assemblea nazionale per la cooptazione del membro da sostituire.

Art. 27 – Incompatibilità

Sono incompatibili tra loro tutte le cariche relative agli organi di cui all’art. 11 dalla lettera c) alla lett. e).

Non possono essere eletti o nominati negli organi dell’associazione e se eletti decadono, coloro per i quali ricorrano le condizioni di cui alla lett. e) dell’art. 10; inoltre l’iscritto non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini, decade da qualsiasi incarico, anche elettivo, ove non ottemperi tempestivamente a seguito della comunicazione di formale messa in mora.

Non possono essere eletti membri del collegio dei revisori, membri del collegio dei probiviri, coloro che siano in rapporto di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado o, in generale, che abbiano legami che possono compromettere l’imparzialità e l’indipendenza rispetto ai membri del c.d.n..

Art. 28 – Durata cariche

I seguenti organi dell’associazione:

  • Presidente nazionale
  • Consiglio direttivo nazionale
  • Collegio nazionale dei probiviri
  • Collegio nazionale dei revisori

Durano in carica quattro anni e sono rieletti o rinominati nella stessa funzione per non più di due mandati consecutivi, anche se non completati.

Art. 29 – Coordinamento regionale e coordinatore regionale

È convocato dall’assemblea nazionale per l’elezione del coordinatore regionale.

Il coordinatore regionale ha i seguenti compiti:

  1. Presiedere, coordinare e redigere i verbali delle riunioni del coordinamento regionale;
  2. Fungere da collegamento tra il coordinamento regionale e il c.d.n. per problematiche regionali;
  3. Rappresentare il coordinamento regionale presso gli enti e le istituzioni regionali;
  4. Ricoprire il ruolo informativo delle iniziative del coordinamento regionale, fungendo da collettore, divulgatore e portavoce dello stesso;
  5. Sovrintendere i tempi, le modalità di attuazione e l’impiego delle risorse assegnate dal c.d.n. al coordinamento regionale, per la realizzazione delle iniziative regionali.

Il coordinatore regionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Al coordinatore regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle proprie funzioni e, se preventivamente stabilito dal coordinamento regionale, un compenso per singole iniziative regionali, entrambi da imputare allo specifico fondo costituito con risorse assegnate dal c.d.n. Il coordinatore regionale risponde in proprio delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, se non deliberate dal coordinamento regionale di appartenenza. In mancanza di una sede propria, tutta la documentazione indirizzata al coordinamento regionale dovrà essere inviata all’indirizzo del coordinatore regionale; entro trenta giorni dalla costituzione del coordinamento regionale, il coordinatore regionale nominato dovrà trasmettere al c.d.n. copia del verbale del coordinamento regionale relativo alla sua costituzione ed alla sua nomina. In caso di decadenza ex art. 10, su indicazione del collegio dei probiviri, il c.d.n., senza indugio, convoca l’assemblea nazionale per la nomina del nuovo coordinatore regionale.

Art. 30 – Presidente onorario

L’assemblea nazionale ha facoltà di eleggere il Presidente onorario tra coloro che hanno rivestito la carica di presidente nazionale, anche in altre associazioni similari. Il presidente onorario partecipa alle riunioni del c.d.n. ed alle assemblee nazionali senza diritto di voto e la sua presenza non viene conteggiata ai fini della validità delle adunanze. Può svolgere specifici incarichi se affidategli dal c.d.n. dell’interessato, potrà, di volta in volta, decidere insindacabilmente.

Art. 31 – Clausola compromissoria

Tutti gli iscritti sono tenuti a demandare agli organi associativi specificatamente preposti, ogni controversia che dovesse insorgere tra loro.

Il c.d.n., su richiesta dell’interessato, potrà, di volta in volta, decidere insindacabilmente se autorizzare l’iscritto ad adire l’autorità giudiziaria ordinaria, con esonero dell’osservanza della presente clausola compromissoria.

Art. 32 – Sanzioni disciplinari

Il c.d.n. prende atto delle inadempienze degli associati alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, e dal comportamento non conforme alla deontologia o gravemente lesivo dell’etica e dei doveri professionali, anche per come disciplinato dal codice deontologico e di condotta. Può adottare, secondo la gravità della mancanza, l’espulsione dell’iscritto o la sospensione cautelativa per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di mancanza particolarmente lieve può essere adottata l’ammonizione o la censura scritta. In caso di interdizione, inabilitazione o condanna definitiva a una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, il c.d.n. dichiara la decadenza dell’associato da ogni incarico ricoperto e dall’iscrizione all’associazione.

La procedura disciplinare è normata da apposito regolamento.

Art. 33 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione può avvenire:

  1. Per un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’associazione stessa;
  2. Per il raggiungimento di tutte le finalità istituzionali;
  3. Per l’impossibilità di raggiungere le finalità istituzionali;
  4. Per mancanza di numero di associati;
  5. Per qualsiasi altra causa o motivo deliberati dall’assemblea nazionale.

L’assemblea nazionale che decide sullo scioglimento dell’associazione è regolarmente costituita se vi partecipano, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i ¾ degli aventi diritto. La stessa assemblea nomina il collegio dei liquidatori, composto da tre membri, che provvederà alla liquidazione del patrimonio associativo e alla sua devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 34 – Disposizioni finali e transitorie

Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte dell’assemblea nazionale.

Approvato il presente statuto, il consiglio direttivo nazionale convocherà, senza indugio, l’assemblea nazionale per rendere operative le modalità di elezione degli organi associativi.

Fino alla celebrazione dell’assemblea nazionale, il consiglio direttivo nazionale rimarrà in carica con pieni poteri.

Fino alla emanazione dei regolamenti previsti dal presente statuto si applicano le norme dettate dallo statuto stesso.


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